Il datore di lavoro deve garantire una adeguata formazione e addestramento riguardo il corretto e pratico urilizzo dei DPI e pretendere inoltre che i lavoratori utilizzino tali dispositivi.
Il DL 475/1992 definisce le caratteristiche, la certificazione ed il marchio da apporre sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
Il marchio CE rilasciato da un organismo notificato, garantisce la libera circolazione dei D.P.I. all'interno della Comunità Europea.
Caratteristiche degli indumenti e dei dispositivi di protezione individuale
Alcuni dispositivi di protezione, potendo diventare veicolo di contagio, debbono essere strettamente personali e non possono essere scambiati, prestati o riciclati tra gli operatori che li utilizzano (DPR 303/art.26).
Il DL n. 475/1992 classifica i dispositivi di protezione individuale in tre categorie:
- I Categoria
D.P.I. di semplice progettazione per salvaguardare le persone da rischi fisici di lieve entità (contatto, urto con oggetti caldi non superiori a 50 °C, vibrazioni urti e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o provocare lesioni permanenti). - II Categoria
Raggruppa i dispositivi che non rientrano nelle altre due categorie. - III Categoria
D.P.I. destinati a salvaguardare da rischi di morte, lesioni gravi e permanenti (apparecchidi protezione respiratoria filtranti, caschi, visiere, DPI destinati ad attività che espongono a tensioni elettriche, a temperature non inferiori a 100 °C, cadute dall'alto).
> Protezione del capo e dei capelli
> Protezione dei piedi
> Protezione delle mani
> Protezione delle vie respiratorie
> Protezione dell'udito
> Imbracatura di sicurezza
> Protezione degli occhi e del viso
